Conoscere i propri obblighi

Conoscere i propri obblighi

Per prepararsi in merito ai propri obblighi occorre tenere conto di alcune considerazioni di base relative al proprio ruolo sul mercato. 

Chi è soggetto a obbligo? 

Secondo le definizioni di cui all’articolo 45 del regolamento CLP, i soggetti obbligati sono gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose. In tutti i casi, l’obbligo incombe all’entità giuridica dell’UE; ciò implica che un fornitore extra-UE della miscela non può sostituire il soggetto obbligato con sede nell’Unione. È altresì importante considerare che l’adempimento dell’obbligo di notifica è un prerequisito per immettere la miscela sul mercato; ciò può essere rilevante nei casi in cui l’immissione sul mercato non viene effettuata dall’importatore o dall’utilizzatore a valle.

Per maggiori informazioni sui diversi operatori della catena di approvvigionamento e sulle attività che comportano obblighi di trasmissione, consultare gli Orientamenti sull’allegato VIII.

Per quali miscele è necessario trasmettere informazioni?

L’obbligo si applica alle miscele immesse sul mercato che sono classificate come pericolose in ragione dei loro rischi fisici o per la salute umana. 

I biocidi e i prodotti fitosanitari rientrano nell’ambito di applicazione di quest’obbligo e i requisiti per la trasmissione di informazioni si applicano in aggiunta ad altri obblighi previsti dal regolamento sui biocidi e dal regolamento sui prodotti fitosanitari.

Quali miscele sono esentate?

L’obbligo di trasmettere informazioni non si applica alle miscele considerate pericolose solo per l’ambiente. Le miscele esentate dalle prescrizioni in materia di trasmissione includono inoltre:

  • miscele radioattive;
  • miscele sottoposte a vigilanza doganale;
  • miscele utilizzate nella ricerca e nello sviluppo scientifici;
  • prodotti medicinali e veterinari, prodotti cosmetici, dispositivi medici, nonché alimenti e mangimi;
  • miscele classificate solo come gas sotto pressione ed esplosivi. 

Quando devono essere disponibili le informazioni per i centri antiveleni ai sensi delle nuove norme?

Per quanto riguarda tutti i «nuovi» prodotti non ancora notificati ai sensi della normativa nazionale, occorre trasmettere le informazioni richieste prima di immettere la miscela sul mercato. La trasmissione deve essere effettuata nel formato armonizzato, in base alla pertinente data di decorrenza. Tale data dipende dalla tipologia d’uso, ossia dall’utilizzatore finale, della miscela:

  • 1º gennaio 2021 per l’uso da parte del consumatore o per uso professionale;
  • 1º gennaio 2024 per l’uso industriale.

Prima di queste date, le miscele possono essere soggette alle prescrizioni nazionali vigenti e i soggetti obbligati devono contattare l’organismo designato nel paese di interesse per ricevere ulteriori informazioni. 

Per ulteriori informazioni su come determinare la tipologia d’uso della propria miscela e la relativa data di decorrenza nonché le prescrizioni in materia di informazione, cfr. la fase 3. 

Cosa succede alle notifiche esistenti?

È possibile beneficiare di un periodo transitorio per tutti i prodotti che sono stati notificati in precedenza e sono già sul mercato. Le notifiche di questo tipo resteranno valide fino al 1º gennaio 2025 o fino a quando non verranno apportate modifiche al prodotto (per esempio modifiche alla composizione della miscela, alle proprietà tossicologiche o agli identificatori del prodotto). 

  • Se il prodotto richiede un aggiornamento della trasmissione in seguito alle modifiche, tale aggiornamento dovrà essere effettuato nel nuovo formato armonizzato (nota: restano comunque applicabili le diverse date di decorrenza in base alla tipologia d’uso). 
  • Se il prodotto resta inalterato fino al 1º gennaio 2025, occorre nondimeno effettuare una nuova trasmissione nel formato armonizzato, non essendo prevista alcuna migrazione dei dati. 
  • Se il prodotto è stato ritirato dal mercato prima della fine del periodo transitorio, non è necessario effettuare una nuova trasmissione. 

Know your obligations - step 2